REDDITO DI INCLUSIONE: REQUISITI AGGIORNATI

    Dal 1° giugno 2018 sono cambiati i requisiti necessari per poter fare la domanda del REI,    le cui risorse iniziano ad essere erogate a partire dal 1° luglio 2018.

    Il Reddito di Inclusione(REI) è una misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale,  che è stata introdotta con il D.Lgs. 147/2017 in sostituzione del SIA(Sostegno per l’Inclusione    Attiva) e dell’ASDI(Assegno Sociale di Disoccupazione).

    Il REI è un beneficio economico, o sussidio, erogato dall’INPS tramite una carta prepagata  di     Poste Italiane Spa, che vene ricaricata mensilmente di un importo variabile in base ai requisiti    del soggetto beneficiario.

    Nel dettaglio, c’è da dire, che il Ministero del Lavoro con nota prot. n. 4292 del 10 aprile 2018    in attuazione della Legge di Bilancio ha stabilito di aggiornare i requisiti necessari per poter    presentare la domanda del REI, ovvero sono stati eliminati i requisiti legati alla composizione     del nucleo familiare. Quindi, a partire dal 1°giugno 2018, i requisiti necessari ai fini della  presentazione della domanda per il REI sono:

  requisiti di residenza ed anagrafici: ovvero il richiedente del REI deve essere, congiuntamente:

1) cittadino dell’Unione Europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale(asilo politico, protezione sussidiaria); 2)residenti in Italia in via continuativa da almeno due anni al momento di presentazione della domanda;

  • requisiti economici: la normativa prevede che il nucleo familiare del richiedente del REI deve essere, per l’intera durata del beneficio, e congiuntamente in possesso di:

1) ISEE non superiore a 6.000 euro;

2) valore dell’ISRE(indicatore reddituale dell’ISEE, diviso la scala di equivalenza al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3.000 euro;

3) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000 euro;

4) un patrimonio mobiliare, non superiore a 6.000 euro, accresciuto di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare  successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro;

5) un valore non superiore alle soglie indicate per ISEE e all’ISRE riferiti ad una situazione economica reddituale(ISR), ovvero della situazione lavorativa;

  • requisiti di compatibilità: il REI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti del nucleo familiare, a condizione che:

1) si proceda alla comunicazione entro 30 giorni di tale nuova occupazione;

2) vengano rispettati i requisiti economici indicati in precedenza.

Inoltre c’è da dire che non possono fare domanda del Rei coloro che:

1) percepiscono già la NASPI o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione;

2) hanno  autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta;

3)hanno navi e imbarcazioni da diporto(in base all’art.3, comma1, D.Lgs. 171/2005).